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	<title>Sblogghiamo 2.0 &#187; Privacy</title>
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	<description>Il (secondo) weBLOG di gughi™</description>
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		<title>Telefonate promozionali a professionista iscritto ad albo: precisati i limiti</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
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		<category><![CDATA[Telefonate]]></category>

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		<description><![CDATA[I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell&#8217;interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l&#8217;attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Telefono" src="http://i.imgur.com/jS5qB.jpg" alt="" width="300" height="372" /></p>
<p style="text-align: justify;">I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell&#8217;interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l&#8217;attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all&#8217;utenza business.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1320"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nella richiesta all&#8217;Autorità, il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nell&#8217;albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l&#8217;utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l&#8217;attività professionale dell&#8217;utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso che l&#8217;offerta commerciale era generica e non &#8220;direttamente funzionale&#8221; alla professione forense, non giustificando così l&#8217;eventuale esonero dall&#8217;acquisizione del consenso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i dati personali di un professionista &#8211; anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque &#8211; non possono essere usati per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l&#8217;attività lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L&#8217;Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espresso la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Altalex.</p>
<div style="background-color: #eeeeee; padding: 0 5px;">
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</div>
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		<item>
		<title>Sandboxie, utilizzare il pc in totale privacy</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/04/17/sandboxie-utilizzare-il-pc-in-totale-privacy/</link>
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		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi free]]></category>

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		<description><![CDATA[Sandboxie è un buon tool per i maniaci della privacy. Permette di eseguire altri programmi in una sessione “protetta” denominata “sandobox”, al termine della quale il sistema tornerà esattamente come allo stato precedente dell’avvio dell’applicazioni. Nessuna traccia sarà conservata sul pc che avete utlizzato e verranno eliminati non solo i file temporanei delle navigazioni ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sandboxie è un buon tool per i maniaci della privacy. Permette di eseguire altri programmi in una sessione “protetta” denominata “sandobox”, al termine della quale il sistema tornerà esattamente come allo stato precedente dell’avvio dell’applicazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1009"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna traccia sarà conservata sul pc che avete utlizzato e verranno eliminati non solo i file temporanei delle navigazioni ma anche eventuali chiavi di registro aggiunte e pure i file scaricati!</p>
<p>Ricordiamo che il programma è completamente gratuito per un uso personale.</p>
<p>Di seguito i link per la guida in inglese e per il download.<br />
<a href="http://www.sandboxie.com/index.php?GettingStarted" target="_blank">Guida Sandboxie</a><br />
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</script><br />
<a href="http://www.sandboxie.com/SandboxieInstall.exe" target="_blank">Download Sandboxie</a></p>
<p>Fonte: Miki News.</p>
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		<item>
		<title>Privacy: nuove regole per le offerte commerciali telefoniche</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/04/08/privacy-nuove-regole-per-le-offerte-commerciali-telefoniche/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver emanato un provvedimento (pubblicato in GU 20.3.2009) con il quale ha precisato quelle che sono le regole che aziende commerciali e call center devono seguire nel contattare gli utenti per promozioni e offerte commerciali. L’Autorità ha quindi chiarito che, in merito all&#8217;uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver emanato un provvedimento (pubblicato in GU 20.3.2009) con il quale ha precisato quelle che sono <strong>le regole</strong> che aziende commerciali e <strong>call center</strong> devono seguire nel <strong>contattare gli utenti per promozioni e offerte commerciali</strong>.<span id="more-975"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’Autorità ha quindi chiarito che, in merito all&#8217;uso dei dati degli abbonati, le aziende devono utilizzare s<strong>olo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti all&#8217;1 agosto 2005</strong> e possono avvalersi del periodo di deroga previsto dal cosiddetto decreto Milleproroghe solo entro i limiti indicati dal Garante.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, le società devono documentare in modo adeguato che la banca dati è stata effettivamente creata prima dell&#8217;1 agosto 2005 e usare tali dati senza cederli a nessun titolo ad altre aziende. <strong>Gli operatori</strong>, infine, <strong>ad ogni contatto</strong>, devono <strong>specificare per quale società chiamano e ricordare agli utenti i loro diritti e registrare immediatamente l&#8217;eventuale contrarietà dell&#8217;abbonato a essere nuovamente contattato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le società debbono inoltre comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella GU, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente all&#8217;1 agosto 2005, di volerle utilizzare per attività promozionali e chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi e, il mancato rispetto di tale previsione comporta una sanzione amministrativa <strong>da 30 mila a 180 mila euro</strong> (nei <strong>casi più gravi</strong>, può salire a <strong>300 mila euro</strong>).</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
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</script></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
<div style="background-color:#EEEEEE; padding: 0 5px">
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		<item>
		<title>I calciatori del Napoli denunciano Facebook</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/03/07/i-calciatori-del-napoli-denunciano-facebook/</link>
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		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; Facebook il nuovo problema del Napoli, che gia&#8217; deve affrontare la crisi di risultati in campionato e la conseguente ira dei tifosi. Diversi giocatori azzurri hanno avuto problemi con il social network piu&#8217; in voga del momento: l&#8217;ultimo a esserne danneggiato e&#8217; stato Francesco Montervino. Il giocatore non e&#8217; iscritto a Facebook ma qualcuno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Facebook" src="http://img22.imageshack.us/img22/3136/homefacebook.jpg" alt="" width="450" height="169" /></p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; Facebook il nuovo problema del Napoli, che gia&#8217; deve affrontare la crisi di risultati in campionato e la conseguente ira dei tifosi. Diversi giocatori azzurri hanno avuto problemi con il social network piu&#8217; in voga del momento: l&#8217;ultimo a esserne danneggiato e&#8217; stato Francesco Montervino. Il giocatore non e&#8217; iscritto a Facebook ma qualcuno gli ha &#8220;rubato&#8221; l&#8217;identita&#8217; scrivendo numerosi messaggi a suo nome. Montervino ha imitato Aronica, Cannavaro, Blasi e il direttore generale Pierpaolo Marino e ha presentato denuncia contro ignoti e contro Facebook presso il settore tifoseria della Squadra mobile di Napoli, precisando di non aver scritto nulla sul social network.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Napoli Magazine.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Garante privacy: no agli avvisi condominiali nelle bacheche</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/02/17/garante-privacy-no-agli-avvisi-condominiali-nelle-bacheche/</link>
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		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver precisato che nelle bacheche dei palazzi e/o in altri luoghi aperti al pubblico, non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino. Tale principio è stato affermato dal Garante che ha così accolto il ricorso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Privacy" src="http://img518.imageshack.us/img518/2126/privacypolicyyk1.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><!--adsense#rettangolo--></p>
<p style="text-align: justify;">Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver precisato che <strong>nelle bacheche dei palazzi</strong> e/o in altri luoghi aperti al pubblico, <strong>non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile</strong>, anche indirettamente, <strong>un condomino</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio è stato affermato dal Garante che ha così accolto il ricorso di <strong>un affittuario</strong> il quale <strong>lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all&#8217;affissione di un avviso nella bacheca condominiale</strong>, in cui si dava<strong> notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione</strong> e della contestuale intimazione a lasciare l&#8217;immobile. L’Autorità ha quindi evidenziato che non è possibile diffondere dati personali informavi nelle bacheche o in altro luogo visibile a chiunque, anche se solo indirettamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it" target="_blank">Studiocataldi</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Who is Him, il Terminator della privacy</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/02/05/who-is-him-il-terminator-della-privacy/</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni on line]]></category>

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		<description><![CDATA[Che la nostra privacy fosse a forte rischio lo si era capito già da un pezzo. Chi è molto attivo sulla rete, soprattutto sui social network, è ben consapevole di portare la propria vita a conoscenza di tutti gli utenti della rete. E&#8217; questo il modo di socializzare del terzo millennio e quindi nulla più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Who is Him" src="http://img33.picoodle.com/img/img33/3/2/5/f_whoishimcomm_38e2c5b.png" alt="" width="463" height="83" /></p>
<p style="text-align: justify;">Che la nostra privacy fosse a forte rischio lo si era capito già da un pezzo. Chi è molto attivo sulla rete, soprattutto sui social network, è ben consapevole di portare la propria vita a conoscenza di tutti gli utenti della rete. E&#8217; questo il modo di socializzare del terzo millennio e quindi nulla più ormai ci sorprende.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante ciò, mi ha fatto molto effetto venire a conoscenza di questa web application che si sta divulgando molto rapidamente: <a href="http://www.whoishim.com" target="_blank">Who is Him</a>. Tramite questo sito è possibile reperire in rete tutte le informazioni personali di chiunque. Basta andare sulla home page del sito e digitare nome e cognome della persona su cui si cercano informazioni. L&#8217;applicazione effettua delle ricerche sui motori più diffusi, sfrutta alcuni profiling engine (Linkedin, Google Profile..) e si serve dei più famosi social network (Facebook, Myspace, Twitter, Delicious..) e Newsgroup.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">Fate una prova: andate sul sito, digitate il vostro nome e cognome e vedrete cosa si sa di voi sul web&#8230; <img src='http://www.sblogghiamo.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Creare una cartella protetta da password con il blocco note</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/01/02/creare-una-cartella-protetta-da-password-con-il-blocco-note/</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

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		<description><![CDATA[Grazie a Geekissimo ho scoperto una semplice procedura per creare sul proprio pc una cartella protetta da password per tenere dati personali al riparo dagli sguardi di altri utilizzatori della stessa macchina. Il tutto senza installare alcunchè ma semplicemente utilizzando il blocco note di Windows.  La procedura che vi spiego passo per passo di seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grazie a <a href="http://www.geekissimo.com/">Geekissimo</a> ho scoperto una semplice procedura per creare sul proprio pc una cartella protetta da password per tenere dati personali al riparo dagli sguardi di altri utilizzatori della stessa macchina. Il tutto senza installare alcunchè ma semplicemente utilizzando il blocco note di Windows.  La procedura che vi spiego passo per passo di seguito è testata e funzionante.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Aprire il <strong><em>Blocco      Note</em></strong>;</li>
<li>Copiare ed incollare all’interno      del nuovo file di testo il codice che trovate in <a href="http://www.freewebs.com/101computergeek101/passwordprotectfolders.htm" target="_blank">questa      pagina</a> (<em>o <a href="http://www.zshare.net/download/53103565a3eb5ed0/" target="_blank">qui</a></em>);</li>
<li>Recarsi nel menu <strong><em>Modifica &gt; Sostituisci…</em></strong>;</li>
<li>Inserire <strong><em>Personal</em></strong>,      nel campo “<em>Trova</em>“, il nome della      cartella protetta da password che s’intende creare (<em>ad esempio</em> <strong><em>CartellaSegreta</em></strong>), in quello “<em>Sostituisci con</em>“, e cliccare sul      pulsante “<strong><em>Sostituisci tutto</em></strong>“;</li>
<li>Scrivere la parola chiave con la quale s’intende proteggere la cartella da creare, sostituendo quest’ultima alla parola “<strong><em>password</em></strong>” presente per due volte nel codice, immediatamente      dopo “<strong><em>%pass%==</em></strong>“;</li>
<li>Salvare il testo come <em>script</em> con estensione <em>bat</em> (<em>ad es: <strong>cartella segreta.bat</strong></em>);</li>
<li>Aprire, tramite doppio      click, lo <strong><em>script</em></strong> appena creato;</li>
<li>Utilizzare la <strong>cartella generata</strong> (<em>ossia quella indicata precedentemente      nello script, attraverso la sostituzione del valore “Personal” in Blocco      Note</em>) per conservare ciò che più si desidera;</li>
<li>Aprire nuovamente, tramite      doppio click, lo <strong><em>script</em></strong> creato e rispondere in      maniera affermativa alla domanda relativa alla protezione della cartella      generata (<em>scrivendo <strong>Y</strong> e premendo il tasto <strong>Invio</strong></em>);</li>
<li>Quasi come per magia, <strong>la cartella scomparirà</strong> (<em>rimanendo invisibile anche abilitando l’opzione che consente la visualizzazione di file e cartelle nascosti nell’esplora risorse di <strong>Windows</strong></em>);</li>
<li>Aprire nuovamente lo      script ed inserire la <strong>parola chiave</strong> scelta (<em>ossia quella scritta nel      Blocco Note, sostituendo il valore “password”</em>) per accedere nuovamente      alla cartella;</li>
<li>Ripetere la procedura di cui ai tre passi precedenti per gestire la propria cartella segreta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il numero di <em>script</em> da poter sfruttare e di cartelle segrete di cui potersi servire è potenzialmente infinito. Basta cambiare il valore “<em>Personal</em>“, quello “<em>password</em>” (<em>se lo si desidera</em>) e fare molta attenzione a dove si conservano i file <em>bat</em> utili ad accedere alle <em>directory</em> generate.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi posto anche il video tutorial dell&#8217;intera procedura. Alla prossima.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/B4RPTP57DAk&amp;hl=it&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/B4RPTP57DAk&amp;hl=it&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: lecita la videosorveglianza in condominio</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2008/12/04/cassazione-lecita-la-videosorveglianza-in-condominio/</link>
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		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 44156/2008) ha stabilito che è lecita la videosorveglianza nei condomini e ciò anche se è a discapito della privacy. Nel caso di specie, la Corte ha infatti osservato che “non era certamente volontà dell’imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l’impianto solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img37.picoodle.com/img/img37/3/12/4/f_videosorvegm_94fcbd4.gif" alt="" width="412" height="314" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 44156/2008)  ha stabilito che <strong>è lecita la videosorveglianza nei condomini</strong> e ciò anche se è a  discapito della privacy.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la Corte ha infatti osservato che  “<em>non era certamente volontà dell’imputato, che secondo le stesse sentenze di  merito aveva installato l’impianto solo per ragioni di sicurezza esterne,  riprenderne anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all’interno della  loro casa: e di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito,  evidenziando che l’angolazione delle <span class="contextual">telecamere</span> consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un  poggiolo, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale  visuale, e, soprattutto, ricordando che l’imputato aveva fornito ai vicini la  possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere […] mediante i  televisori all’interno delle loro case. Sicchè può concludersi che, in relazione  alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito  domiciliare protetto, difetta comunque l’elemento soggetto del reato</em>”. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it" target="_blank">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p><!--adsense#rettangolo--></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
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		<title>Da gennaio 2009 in vigore codice deontologico della privacy per avvocati ed investigatori</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stato varato il codice deontologico della privacy per avvocati e investigatori privati che porta la sottoscrizione del Consiglio nazionale forense, dell&#8217;Unione camere penali, dell&#8217;Unione camere civili, dell&#8217;Unione avvocati europei, dell&#8217;Associazione italiana giovani avvocati, dell&#8217;Organismo unitario dell&#8217;avvocatura italiana, di Federpol e di Aipros, ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2009. Le associazioni di categoria hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; stato varato il codice deontologico della privacy per avvocati e investigatori privati che porta la sottoscrizione del Consiglio nazionale forense, dell&#8217;Unione camere penali, dell&#8217;Unione camere civili, dell&#8217;Unione avvocati europei, dell&#8217;Associazione italiana giovani avvocati, dell&#8217;Organismo unitario dell&#8217;avvocatura italiana, di Federpol e di Aipros, ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Le associazioni di categoria hanno individuato quelle che debbono essere le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti di avvocati e investigatori da garantire sia nella fase precedente il giudizio sia nella fase successiva alla sua conclusione ed hanno ora ricevuto l&#8217;approvazione del Garante. Il codice è comunque orientato verso la semplificazione degli adempimenti tanto che sarà possibile informare i clienti una tantum, anche oralmente in modo semplice e colloquiale sull&#8217;uso che verra&#8217; fatto dei loro dati personali. Chi lo desidera può anche affiggere una informativa scritta in studio o pubblicarla sul proprio sito web. Naturalmente sarà necessario adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura fascicoli e documenti.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">Gli avvocati, in particolare, dovranno fornire adeguate istruzioni al personale di studio perchè usare particolari cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie e simili. Una volta concluso l&#8217;incarico gli atti e i documenti potranno essere conservati solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell&#8217;avvocato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto agli investigatori, si prevede che non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o raccolte di dati e per questo le investigazioni possono considerarsi lecite solo se svolte su incarico scritto di un difensore o di un altro soggetto. L&#8217;incarico inoltre deve essere eseguito personalmente salva la possibilità di avvalersi di altri investigatori privati purchè nominati all&#8217;atto del conferimento o successivamente purchè tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l&#8217;attività investigativa, e comunicati i risultati a chi ha conferito l&#8217;incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L&#8217;archivio va periodicamente <span class="contextual">controllato</span> e può contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili. Il rispetto del codice diventa in ogni caso condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it" target="_blank">Studiocataldi</a>.</p>
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