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	<title>Sblogghiamo 2.0 &#187; Diritto</title>
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	<description>Il (secondo) weBLOG di gughi™</description>
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		<title>Telefonate promozionali a professionista iscritto ad albo: precisati i limiti</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
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		<description><![CDATA[I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell&#8217;interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l&#8217;attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Telefono" src="http://i.imgur.com/jS5qB.jpg" alt="" width="300" height="372" /></p>
<p style="text-align: justify;">I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell&#8217;interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l&#8217;attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all&#8217;utenza business.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1320"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nella richiesta all&#8217;Autorità, il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nell&#8217;albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l&#8217;utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l&#8217;attività professionale dell&#8217;utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso che l&#8217;offerta commerciale era generica e non &#8220;direttamente funzionale&#8221; alla professione forense, non giustificando così l&#8217;eventuale esonero dall&#8217;acquisizione del consenso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i dati personali di un professionista &#8211; anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque &#8211; non possono essere usati per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l&#8217;attività lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L&#8217;Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espresso la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Altalex.</p>
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		<title>Cassazione: se non si è prudenti alla guida, non serve rivendicare la precedenza</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2011/07/21/cassazione-se-non-si-e-prudenti-alla-guida-non-serve-rivendicare-la-precedenza/</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>

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		<description><![CDATA[A nulla serve rivendicare di avere la precedenza se viene provato che non si è stati prudenti alla guida. È questo il contenuto della sentenza n. 26657/2011 della Suprema Corte di Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno spiegato che è necessario &#8220;accertare il comportamento tenuto dagli automobilisti per verificare se in esso siano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A nulla serve rivendicare di avere la precedenza se viene provato che non si è stati prudenti alla guida. È questo il contenuto della sentenza n. 26657/2011 della Suprema Corte di Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno spiegato che è necessario <em>&#8220;accertare il comportamento tenuto dagli automobilisti per verificare se in esso siano ravvisabili profili di colpa&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1313"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;esortazione ai giudici di merito a non applicare <em>&#8220;alla lettera&#8221;</em> il codice della strada, Piazza Cavour ha confermato l&#8217;assoluzione di un centauro che aveva procurato lesioni gravissime al conducente di un&#8217;autovettura che, senza rispettare la precedenza, aveva impegnato l&#8217;incrocio. L&#8217;uomo aveva travolto l&#8217;auto che non aveva rispettato l&#8217;obbligo della precedenza e i giudici di primo grado lo avevano scagionato da ogni colpa in relazione all&#8217;accusa di lesioni personali colpose in quanto si era ritenuto rilevante il fatto che l&#8217;altra parte non avesse rispettato il segnale di precedenza. Il verdetto veniva poi ribaltato dalla Corte d&#8217;Appello la cui decisione è stata poi confermata dalla Cassazione che esorta i giudici a non applicare il codice della strada senza l&#8217;analisi concreta del fatto e di eventuali profili di colpa: nel caso di specie, la Corte ha infatti rilevato che pur avendo la precedenza, l&#8217;uomo non è riuscito a porre in essere una manovra di rallentamento che avrebbe facilmente consentito di evitare l&#8217;impatto a causa della velocità. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
<div style="background-color: #eeeeee; padding: 0 5px;">
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		<title>Cassazione contro i siti pirata. Giudice può chiedere ai provider di bloccare l&#8217;accesso</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/12/29/cassazione-contro-i-siti-pirata-giudice-puo-chiedere-ai-provider-di-bloccare-laccesso/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2009/12/29/cassazione-contro-i-siti-pirata-giudice-puo-chiedere-ai-provider-di-bloccare-laccesso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>

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		<description><![CDATA[D&#8217;ora in avanti sarà vita difficile per i siti pirata che diffondono opere coperte dal diritto d&#8217;autore. La Corte di Cassazione, infatti, (Sentenza n.49437/2009) ha stabilito che quando un giudice dispone un sequestro preventivo, può anche ordinare ai provider del servizio di connessione internet di escludere l&#8217;accesso al sito al fine di precludere l&#8217;attivita&#8217; di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img189.imageshack.us/img189/782/piratese.jpg" alt="" width="360" height="315" /></p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;ora in avanti sarà vita difficile per i siti pirata che diffondono opere coperte dal diritto d&#8217;autore. La <strong>Corte di Cassazione</strong>, infatti, (Sentenza n.49437/2009) ha stabilito che quando un giudice <strong>dispone un sequestro preventivo</strong>, può anche ordinare ai provider del servizio di connessione internet di <strong>escludere l&#8217;accesso al sito</strong> al fine di precludere l&#8217;attivita&#8217; di illecita diffusione di tali opere.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1307"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione è stata presa con riferimento alla Baia dei Pirati che verrà nuovamente bloccata in Italia. E&#8217; stato infatti accolto il ricorso della Procura di Bergamo che originariamente aveva disposto il sequestro del sito tracker torrent The Pirat Bay.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, spiega la Corte, di <em>&#8220;un rafforzamento della cautela che dalla mera sottrazione della disponibilita&#8217; della cosa, tipica del sequestro preventivo, si amplia fino a comprendere anche una vera e propria inibitoria di attivita&#8217;, rispettosa anch&#8217;essa del principio di tipicita&#8217; e legalita&#8217; in quanto riferibile ad espresse e specifiche previsioni normative&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella parte motiva della sentenza gli ermellini scrivono che <em>&#8220;il giudice puo&#8217; disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell&#8217;attivita&#8217; penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte dal diritto d&#8217;autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l&#8217;accesso al sito al limitato fine di precludere l&#8217;attivita&#8217; di illecita diffusione di tali opere&#8221;</em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni: da dicembre massimali più alti</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/12/04/assicurazioni-da-dicembre-massimali-piu-alti/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2009/12/04/assicurazioni-da-dicembre-massimali-piu-alti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

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		<description><![CDATA[Ci sono importanti novità sul massimale della RC auto, ovvero la somma massima che la compagnia risarcisce al terzo danneggiato in caso di incidente. Dall’11 dicembre 2009 è infatti destinato ad essere elevato a 2,5 milioni di euro a sinistro per danni alle persone e a 500 mila euro per danni alle cose per l’entrata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img69.imageshack.us/img69/3130/assicurazioni.jpg" alt="" width="395" height="259" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Ci sono importanti novità sul massimale della RC auto, ovvero la somma massima che la compagnia risarcisce al terzo danneggiato in caso di incidente.<span id="more-1288"></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><script type="text/javascript"><!--
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</script><strong>Dall’11 dicembre 2009 è infatti destinato ad essere elevato a 2,5 milioni di euro a sinistro per danni alle persone e a 500 mila euro per danni alle cose</strong> per l’entrata in vigore del Dlgs n.198 del 6 novembre 2007, decreto di attuazione della V Direttiva CE. Cifre che raddoppieranno poi entro l’11 giugno 2012.<br />
L’aumento dei massimali è un provvedimento importante e necessario, perché consentirà di garantire risarcimenti equi a fronte di eventi anche di grave entità, per evitare che parte del risarcimento resti eventualmente a carico dell’assicurato responsabile, col rischio che le vittime vengano poi risarcite solo in parte.<br />
<em>Ma qual è il massimale più scelto dagli italiani?</em><br />
Da un’indagine svolta da 6sicuro, la cifra più gettonata dal 46% degli italiani è quella di poco più di 774 mila euro, cioè il minimo per legge. Raccolgono però percentuali significative anche le coperture da 3 milioni di euro (9% del totale) e da 1,6 milioni di euro (8% globale).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Fonte: 6sicuro.it.<br />
</span></span></p>
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		</item>
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		<title>Cassazione: moglie lascia il marito all&#8217;improvviso? Pagare i &#8220;danni da abbandono&#8221;</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/10/14/cassazione-moglie-lascia-il-marito-allimprovviso-pagare-i-danni-da-abbandono/</link>
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		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Aveva deciso di lasciare il marito all&#8217;improvviso ed era partita con la figlia e con un amico per una vacanza comunicandolo al coniuge con una lettera. Di ritorno aveva poi confessato la sua intenzione di lasciarlo. Questa decisione di scaricare il partner da un giorno all&#8217;altro le è costata però una doppia condanna sia penale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img48.imageshack.us/img48/2365/coniugi2.jpg" alt="" width="299" height="294" /></p>
<p style="text-align: justify;">Aveva deciso di lasciare il marito all&#8217;improvviso ed era partita con la figlia e con un amico per una vacanza comunicandolo al coniuge con una lettera. Di ritorno aveva poi confessato la sua intenzione di lasciarlo. Questa decisione di scaricare il partner da un giorno all&#8217;altro le è costata però una doppia condanna sia penale sia civile.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1275"></span>I giudici di merito (Corte d&#8217;appello di Cagliari), infatti, il cui verdetto è stato ora confermato dalla Corte di Cassazione, avevano ravvisato in questo comportamento una violazione degli oblighi di assistenza familiare con conseguente condanna anche al risarcimenrto dei danni al marito per l&#8217;improvviso abbandono.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
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</script></p>
<p style="text-align: justify;">Ora la suprema Corte (sesta sezione penale) ha messo la parola definitiva, lanciando così un avvertimento a chi prende la decisione di separarsi: chi scarica il partner all&#8217;improvviso deve risarcire i <em>&#8220;danni da abbandono&#8221;</em>. La donna si era difesa davanti alla Corte evidenziando di aver manifestato le sue intenzioni al marito con una lettera e che quindi per lui l&#8217;abbandono non era stato un fulmine a ciel sereno.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini, respingendo il ricorso, hanno sottolineato che <em>&#8220;alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente di [...] non possono nutrirsi dubbi sulla sua volonta&#8217; di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di piu&#8217; con se&#8217; la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali&#8221;</em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Passeggero scappa dopo incidente? Per la Cassazione è omissione di soccorso</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/09/28/passeggero-scappa-dopo-incidente-per-la-cassazione-e-omissione-di-soccorso/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Anche i passeggeri che si trovano a bordo di un veicolo che ha causato un incidente hanno l&#8217;obbligo di prestare soccorso a chi è stato investito. Per la Corte non importa essere alla guida: chi scappa è comunque un pirata della strada e va sanzionato per omissione di soccorso. La decisione della Quarta sezione penale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img25.imageshack.us/img25/5774/crashw.gif" alt="" width="400" height="286" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anche i passeggeri che si trovano a bordo di un veicolo che ha causato un incidente hanno l&#8217;obbligo di prestare soccorso a chi è stato investito</strong>. Per la Corte non importa essere alla guida: <strong>chi scappa è comunque un pirata della strada e va sanzionato per omissione di soccorso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1261"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La decisione della Quarta sezione penale (sentenza n. 37455/2009) si riferisce al caso di due ragazzi che erano al bordo di un motorino insieme ad un&#8217;altro loro amico che era alla guida. Durante il percorso avevano investito una donna provocandone la morte. I ragazzi erano caduti, ma rialzatisi anziche prestare soccorso alla donna erano fuggiti. Se contro il conducente veniva avviato un procedimento per omicidio colposo per i due passeggeri si era ipotizzata l&#8217;accusa di omissione di soccorso.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">La sezione minorenni della Corte d&#8217;appello di Napoli aveva concesso ai due ragazzi il perdono giudiziale ma la loro difesa, contro questa condanna &#8220;morale&#8221;, aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che<em> &#8220;viaggiando come passeggeri a bordo del mezzo non potevano prevedere che si potesse verificare l&#8217;evento comunque ricollegabile al comportamento di chi stava alla guida&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha respinto i ricorsi dei due ragazzi facendo rilevare che gli stessi viaggiavano con un terzo amico <em>&#8220;ben sapendo che la loro presenza comprometteva di molto le condizioni di stabilita&#8217; del motoveicolo, rendendole precarie&#8221;</em>. Inoltre <em>&#8220;dandosi alla fuga e non fermandosi per prestare assistenza all&#8217;investita, si erano resi colpevoli, anche se sono stati perdonati, delle ipotesi di reato previste dall&#8217;art. 189 del Cds&#8221;</em>. Nella sentenza la Cassazione richiama anche le testimonianze rese secondo cui i due passeggeri <em>&#8220;erano caduti sopra il corpo dell&#8217;investita ed uno dei due era salito sul ciclomotore ed era scappato. Quindi non potevano non essersi resi conto che la donna urtata aveva riportato danni alla persona&#8221;</em>. Piazza Cavour ha dunque insistito sul fatto che i passeggeri <em>&#8220;si dovevano fermare per verificare se la donna investita avesse bisogno di soccorso. E invece si sono allontanati&#8221;</em>. Di quì l&#8217;ipotesi di reato prevista dall&#8217;189 Cds. che punisce appunto l&#8217; omissione di soccorso. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
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		<title>Cassazione: derubati in vacanza? Paga l&#8217;albergatore se non ha garantito sicurezza</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/09/07/cassazione-derubati-in-vacanza-paga-lalbergatore-se-non-ha-garantito-sicurezza/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Buone notizie per i vacanzieri che hanno subito furti durente un soggiorno in hotel. Secondo la Cassazione se il servizio di custodia è carente l&#8217;albergatore deve risarcire il danno. La Corte (sentenza 10493/2009) ha infatti stabilito che &#8220;l&#8217;albergatore puo&#8217; certamente porre dei limiti di orario al servizio di custodia e cosi&#8217; usufruire del corrispondente risparmio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img141.imageshack.us/img141/6959/ladro.gif" alt="" width="400" height="258" /></p>
<p style="text-align: justify;">Buone notizie per i vacanzieri che hanno subito furti durente un soggiorno in hotel. Secondo la Cassazione se il servizio di custodia è carente l&#8217;albergatore deve risarcire il danno. La Corte (sentenza 10493/2009) ha infatti stabilito che<em> &#8220;l&#8217;albergatore puo&#8217; certamente porre dei limiti di orario al servizio di custodia e cosi&#8217; usufruire del corrispondente risparmio di costi, ma poi non puo&#8217; riversare sulla clientela i conseguenti rischi ove il furto si verifichi nelle ore di indisponibilita&#8217; del servizio e alla limitazione si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1239"></span></p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">I Giudici di Piazza Cavour si sono occupati del caso di un furto avvenuto ai danni di una turista romana che la notte prima di lasciare l&#8217;albergo aveva ritirato una sua pelliccia e, durante la notte, qualcuno si era introdotto nella sua stanza rubandole il capo. La donna aveva dunque chiesto il risarcimento del danno. I giudici di merito, spiega la Corte, &#8220;apoditticamente&#8221; hanno ritenuto <em>&#8220;inesigibile un servizio sempre aperto, senza mettere in relazione&#8221;</em> il furto <em>&#8220;con il comportamento complessivo dell&#8217;albergatore e con l&#8217;inadeguatezza dei servizi alberghieri di sorveglianza&#8221;</em>. In sostanza la <em>&#8220;colpa dell&#8217;albergatore va individuata tenendo conto che, in relazione all&#8217;attivita&#8217; di impresa, costituiscono colpa anche le carenze di carattere organizzativo che abbiano esposto i beni dei clienti a rischi ai quali non sarebbero stati esposti, ove l&#8217;imprenditore avesse affrontato i costi necessari a fornire uno standard di sicurezza piu&#8217; elevato, in relazione ai rischi ordinariamente prevedibili ed evitabili e tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera&#8221;</em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
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		<title>Cassazione: cane che abbaia disturba anche in campagna. Vicini vanno risarciti</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/07/20/cassazione-cane-che-abbaia-disturba-anche-in-campagna-vicini-vanno-risarciti/</link>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 20:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Si dice che &#8220;can che abbaia non morde&#8221;, e forse è vero, ma di certo disturba la quiete e il riposo delle persone. Proprio per questo la Corte di Cassazione invita a mettere la sordina agli amici a quattro zampe che si dimostrano troppo vivaci e il loro abbaiare va oltre la normale tollerabilità Secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img31.imageshack.us/img31/4949/dogbarking.jpg" alt="" width="300" height="279" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si dice che <em>&#8220;can che abbaia non morde&#8221;</em>, e forse è vero, ma di certo disturba la quiete e il riposo delle persone. Proprio per questo la Corte di Cassazione invita a mettere la sordina agli amici a quattro zampe che si dimostrano troppo vivaci e il loro abbaiare va oltre la normale tollerabilità <strong>Secondo la Corte il disturbo c&#8217;è sempre e non solo in un contesto cittadino, ma anche se il cane è tenuto in aperta campagna</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1211"></span></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; stato così riconosciuto il <em>&#8220;danno da latrato&#8221;</em> dalla Prima sezione penale della Corte (sentenza 29375/2009) che ha confermato una <strong>multa di 200 euro</strong> per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone <strong>con tanto di risarcimento del danno ai vicini</strong> che per lungo tempo avevano dovuto sopportare il continuo abbaiare dei cani accuditi da una cinofila. Nella parte motiva della sentenza si legge che gli animali spesso <strong>abbaiavano anche di notte disturbando due famiglie che vivevano nella zona. Gli ululati si sentivano anche a distanza di 100 metri</strong>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">La difesa di chi accudiva gli animali aveva sostenuto che i vicini non potevano lamentarsi dato che gli animali si trovavano in aperta campagna ed aveva anche evidenziato il proprio amore per gli animali che accudiva gratuitamente. Piazza Cavour però non ha sentito ragione evidenziando che l&#8217;amore per gli animali <em>&#8220;non discrimina la condotta&#8221;</em>. Il fatto poi che ci si trovasse in campagna <em>&#8220;resta irrilevante poiche&#8217; anche le persone che abitano in campagna hanno diritto al rispetto del riposo e chi vuole tenere dei cani nei pressi di altre abitazioni, sia in citta&#8217; che in campagna, deve usare gli accorgimenti necessari per evitare il disturbo dei vicini, come ha esattamente rilevato la sentenza impugnata&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al criterio della <em>&#8220;normale tollerabilita&#8221;</em> la corte scrive che <em>&#8220;Il criterio va riferito alla media sensibilita&#8217; delle persone che vivono nell&#8217;ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre e&#8217; irrilevante la eventuale assuefazione di altre persone che abbiano giudicato non molesti i rumori&#8221;</em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
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		<title>In auto al cellulare? Multe valide anche senza contestazione</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/06/23/in-auto-al-cellulare-multe-valide-anche-senza-contestazione/</link>
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		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Contravvenzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Automobilisti al volante con il cellulare? La multa, dice la Cassazione, è valida anche senza la contestazione immediata. L&#8217;unica chance, concedono gli &#8216;ermellini&#8217;, per contestare l&#8217;eccessiva distanza del vigile tale da poter vedere che si parla al telefono, può essere data dalla misurazione della &#8220;posizione effettiva&#8221; in cui stava il &#8216;pizzardone&#8217;. E allora, metro alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img221.imageshack.us/img221/2470/phonecar.jpg" alt="" width="350" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">Automobilisti <strong>al volante con il cellulare? La multa</strong>, dice la Cassazione, <strong>è valida anche senza la contestazione immediata</strong>. L&#8217;unica chance, concedono gli &#8216;ermellini&#8217;, per contestare l&#8217;eccessiva distanza del vigile tale da poter vedere che si parla al telefono, può essere data dalla misurazione della <em>&#8220;posizione effettiva&#8221;</em> in cui stava il &#8216;pizzardone&#8217;. E allora, metro alla mano, l&#8217;automobilista dovrà <em>&#8220;provare la posizione effettiva dell&#8217;agente rispetto a quella del veicolo, cosi&#8217; da valutare se a tale distanza potesse incorrere in errore&#8221;</em>. Diversamente la contravvenzione si paga.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1179"></span></p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo, la Seconda sezione civile (sentenza 13118) ha <strong>bocciato il ricorso</strong> di un&#8217;automobilista della capitale, Tatiana P. che, nel 2005, si era vista recapitare a casa una multa per avere parlato al cellulare senza auricolare mentre era alla guida. La donna, dopo la convalida della contravvenzione da parte del Giudice di pace della capitale (aprile 2005), ha tentato la difesa in Cassazione, sostenendo che <strong>chi parla al cellulare mentre guida dovrebbe essere fermato dal vigile</strong>. E se ciò non era accaduto era perchè il vigile si trovava ad una <em>&#8220;certa distanza fra punto d&#8217;osservazione e il punto di ritenuta violazione, tale da consentire l&#8217; errore di percezione&#8221;</em>. Piazza Cavour ha respinto il ricorso di Tatiana e, ordinando il pagamento della multa, ha evidenziato che <em>&#8221;la prova del possibile errore di percezione da parte dell&#8217;agente non puo&#8217; essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza&#8221;</em> del vigile.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, dice la Cassazione, con una misurazione ad hoc <em>&#8220;si sarebbe potuto provare la posizione effettiva dell&#8217;agente rispetto a quella del veicolo, così da poter in concreto valutare se a tale distanza&#8221;</em> il vigile avesse preso un abbaglio, vedendo ciò che non era. Fermo restando, conclude la Suprema Corte, che <em>&#8220;non è neppure sufficiente dedurre la lontananza dell&#8217;agente dal luogo della violazione solo sulla base dell&#8217;omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento può essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo&#8221;</em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it" target="_blank">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p>Fonte: Studiocataldi.</p>
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		<item>
		<title>Va multato pedone che attraversa fuori dalle strice pedonali. E se viene investito la colpa è sua</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/05/25/1134/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2009/05/25/1134/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni amministrative]]></category>

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		<description><![CDATA[Pedoni attenzione. D&#8217;ora in avanti chi ha la cattiva abitudine di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali può richiare una multa. E in caso di incidente la colpa è sempre sua. Parola di Cassazione. Il monito della Corte è tassativo: i pedoni vanno sempre multati. Nel caso esaminato degli Ermellini, la Corte ha così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img32.imageshack.us/img32/8715/pedestrialaccidentlawye.jpg" alt="" width="320" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pedoni attenzione</strong>. D&#8217;ora in avanti chi ha la cattiva abitudine di attraversare la strada <strong>fuori dalle strisce pedonali</strong> può richiare una <strong>multa</strong>. E in caso di incidente la colpa è sempre sua. Parola di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1134"></span> Il monito della Corte è tassativo: <strong>i pedoni vanno sempre multati</strong>. Nel caso esaminato degli Ermellini, la Corte ha così convalidato la sanzione amministrativa disposta dalla polizia municipale di Massa nei confronti di un uomo che aveva attraversato la carreggiata senza servirsi degli appositi passaggi pedonali che si trovavano a circa 20 metri dal luogo dell&#8217;attraversamento. Nella sentenza i supremi Giudici spiegano inoltre che, <strong>nel caso in cui il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce e sia rimasto vittima di un incidente, la colpa e&#8217; sempre sua</strong>.</p>
<p><!--adsense#rettangolo--></p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione amministrativa nei confronti dell&#8217;incauto pedone era stata convalidata dal giudice di pace di Massa nel settembre 2004. Inutile il ricorso per Cassazione in cui per difendersi l&#8217;uomo aveva anche sostenuto che nel verbale mancava l&#8217;indicazione della norma violata. La Corte (sentenza 11421/2009) respingendo il ricorso ha osservato che la contravvenzione è legittima giacchè vi è stato un attraversamento della strada <em>&#8220;al di fuori delle strisce pedonali poste a circa 20 metri dal luogo dell&#8217;attraversamento&#8221;</em>. Per violazioni del codice della strada, conclude poi la Corte, <em>&#8221;la mancata indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per se&#8217; la nullita&#8217; della contestazione della violazione dove l&#8217;interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto addebitato e la contestazione sia stata idonea a garantire l&#8217;esercizio del diritto di difesa&#8221;</em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it" target="_blank">Studio Legale</a> Santella.</p>
<div style="background-color:#EEEEEE; padding: 0 5px">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #504945;">Se ti è piaciuto l&#8217;articolo, <a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Sblogghiamo20&amp;amp;loc=en_US" target="_blank"><span style="color: #006633;">iscriviti al feed via e-mail</span></a> per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!</span></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
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