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	<title>Sblogghiamo 2.0 &#187; Consumatori</title>
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	<description>Il (secondo) weBLOG di gughi™</description>
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		<title>Assicurazioni: da dicembre massimali più alti</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/12/04/assicurazioni-da-dicembre-massimali-piu-alti/</link>
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		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

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		<description><![CDATA[Ci sono importanti novità sul massimale della RC auto, ovvero la somma massima che la compagnia risarcisce al terzo danneggiato in caso di incidente. Dall’11 dicembre 2009 è infatti destinato ad essere elevato a 2,5 milioni di euro a sinistro per danni alle persone e a 500 mila euro per danni alle cose per l’entrata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img69.imageshack.us/img69/3130/assicurazioni.jpg" alt="" width="395" height="259" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Ci sono importanti novità sul massimale della RC auto, ovvero la somma massima che la compagnia risarcisce al terzo danneggiato in caso di incidente.<span id="more-1288"></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><script type="text/javascript"><!--
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</script><strong>Dall’11 dicembre 2009 è infatti destinato ad essere elevato a 2,5 milioni di euro a sinistro per danni alle persone e a 500 mila euro per danni alle cose</strong> per l’entrata in vigore del Dlgs n.198 del 6 novembre 2007, decreto di attuazione della V Direttiva CE. Cifre che raddoppieranno poi entro l’11 giugno 2012.<br />
L’aumento dei massimali è un provvedimento importante e necessario, perché consentirà di garantire risarcimenti equi a fronte di eventi anche di grave entità, per evitare che parte del risarcimento resti eventualmente a carico dell’assicurato responsabile, col rischio che le vittime vengano poi risarcite solo in parte.<br />
<em>Ma qual è il massimale più scelto dagli italiani?</em><br />
Da un’indagine svolta da 6sicuro, la cifra più gettonata dal 46% degli italiani è quella di poco più di 774 mila euro, cioè il minimo per legge. Raccolgono però percentuali significative anche le coperture da 3 milioni di euro (9% del totale) e da 1,6 milioni di euro (8% globale).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Fonte: 6sicuro.it.<br />
</span></span></p>
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		<title>In auto al cellulare? Multe valide anche senza contestazione</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/06/23/in-auto-al-cellulare-multe-valide-anche-senza-contestazione/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2009/06/23/in-auto-al-cellulare-multe-valide-anche-senza-contestazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Contravvenzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Automobilisti al volante con il cellulare? La multa, dice la Cassazione, è valida anche senza la contestazione immediata. L&#8217;unica chance, concedono gli &#8216;ermellini&#8217;, per contestare l&#8217;eccessiva distanza del vigile tale da poter vedere che si parla al telefono, può essere data dalla misurazione della &#8220;posizione effettiva&#8221; in cui stava il &#8216;pizzardone&#8217;. E allora, metro alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img221.imageshack.us/img221/2470/phonecar.jpg" alt="" width="350" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">Automobilisti <strong>al volante con il cellulare? La multa</strong>, dice la Cassazione, <strong>è valida anche senza la contestazione immediata</strong>. L&#8217;unica chance, concedono gli &#8216;ermellini&#8217;, per contestare l&#8217;eccessiva distanza del vigile tale da poter vedere che si parla al telefono, può essere data dalla misurazione della <em>&#8220;posizione effettiva&#8221;</em> in cui stava il &#8216;pizzardone&#8217;. E allora, metro alla mano, l&#8217;automobilista dovrà <em>&#8220;provare la posizione effettiva dell&#8217;agente rispetto a quella del veicolo, cosi&#8217; da valutare se a tale distanza potesse incorrere in errore&#8221;</em>. Diversamente la contravvenzione si paga.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1179"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
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</script></p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo, la Seconda sezione civile (sentenza 13118) ha <strong>bocciato il ricorso</strong> di un&#8217;automobilista della capitale, Tatiana P. che, nel 2005, si era vista recapitare a casa una multa per avere parlato al cellulare senza auricolare mentre era alla guida. La donna, dopo la convalida della contravvenzione da parte del Giudice di pace della capitale (aprile 2005), ha tentato la difesa in Cassazione, sostenendo che <strong>chi parla al cellulare mentre guida dovrebbe essere fermato dal vigile</strong>. E se ciò non era accaduto era perchè il vigile si trovava ad una <em>&#8220;certa distanza fra punto d&#8217;osservazione e il punto di ritenuta violazione, tale da consentire l&#8217; errore di percezione&#8221;</em>. Piazza Cavour ha respinto il ricorso di Tatiana e, ordinando il pagamento della multa, ha evidenziato che <em>&#8221;la prova del possibile errore di percezione da parte dell&#8217;agente non puo&#8217; essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza&#8221;</em> del vigile.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, dice la Cassazione, con una misurazione ad hoc <em>&#8220;si sarebbe potuto provare la posizione effettiva dell&#8217;agente rispetto a quella del veicolo, così da poter in concreto valutare se a tale distanza&#8221;</em> il vigile avesse preso un abbaglio, vedendo ciò che non era. Fermo restando, conclude la Suprema Corte, che <em>&#8220;non è neppure sufficiente dedurre la lontananza dell&#8217;agente dal luogo della violazione solo sulla base dell&#8217;omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento può essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo&#8221;</em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it" target="_blank">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p>Fonte: Studiocataldi.</p>
<div style="background-color:#EEEEEE; padding: 0 5px">
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		</item>
		<item>
		<title>Va multato pedone che attraversa fuori dalle strice pedonali. E se viene investito la colpa è sua</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/05/25/1134/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2009/05/25/1134/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni amministrative]]></category>

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		<description><![CDATA[Pedoni attenzione. D&#8217;ora in avanti chi ha la cattiva abitudine di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali può richiare una multa. E in caso di incidente la colpa è sempre sua. Parola di Cassazione. Il monito della Corte è tassativo: i pedoni vanno sempre multati. Nel caso esaminato degli Ermellini, la Corte ha così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img32.imageshack.us/img32/8715/pedestrialaccidentlawye.jpg" alt="" width="320" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pedoni attenzione</strong>. D&#8217;ora in avanti chi ha la cattiva abitudine di attraversare la strada <strong>fuori dalle strisce pedonali</strong> può richiare una <strong>multa</strong>. E in caso di incidente la colpa è sempre sua. Parola di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1134"></span> Il monito della Corte è tassativo: <strong>i pedoni vanno sempre multati</strong>. Nel caso esaminato degli Ermellini, la Corte ha così convalidato la sanzione amministrativa disposta dalla polizia municipale di Massa nei confronti di un uomo che aveva attraversato la carreggiata senza servirsi degli appositi passaggi pedonali che si trovavano a circa 20 metri dal luogo dell&#8217;attraversamento. Nella sentenza i supremi Giudici spiegano inoltre che, <strong>nel caso in cui il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce e sia rimasto vittima di un incidente, la colpa e&#8217; sempre sua</strong>.</p>
<p><!--adsense#rettangolo--></p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione amministrativa nei confronti dell&#8217;incauto pedone era stata convalidata dal giudice di pace di Massa nel settembre 2004. Inutile il ricorso per Cassazione in cui per difendersi l&#8217;uomo aveva anche sostenuto che nel verbale mancava l&#8217;indicazione della norma violata. La Corte (sentenza 11421/2009) respingendo il ricorso ha osservato che la contravvenzione è legittima giacchè vi è stato un attraversamento della strada <em>&#8220;al di fuori delle strisce pedonali poste a circa 20 metri dal luogo dell&#8217;attraversamento&#8221;</em>. Per violazioni del codice della strada, conclude poi la Corte, <em>&#8221;la mancata indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per se&#8217; la nullita&#8217; della contestazione della violazione dove l&#8217;interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto addebitato e la contestazione sia stata idonea a garantire l&#8217;esercizio del diritto di difesa&#8221;</em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it" target="_blank">Studio Legale</a> Santella.</p>
<div style="background-color:#EEEEEE; padding: 0 5px">
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</div>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: multe per passaggio con il semaforo rosso? Sono valide solo se contengono indicazioni precise</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/05/07/cassazione-multe-per-passaggio-con-il-semaforo-rosso-sono-valide-solo-se-contengono-indicazioni-precise/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2009/05/07/cassazione-multe-per-passaggio-con-il-semaforo-rosso-sono-valide-solo-se-contengono-indicazioni-precise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9888/2009) ha stabilito che deve essere annullata la multa elevata a un’automobilista che passa con il rosso se nel verbale non viene indicata l’esatta infrazione commessa. La Corte, nel caso di specie, ha evidenziato che “occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Semaforo" src="http://img513.imageshack.us/img513/4332/semafororosso.gif" alt="" width="335" height="370" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9888/2009) ha stabilito che deve essere <strong>annullata la multa</strong> elevata a un’automobilista che <strong>passa con il rosso</strong> se nel verbale <strong>non viene indicata l’esatta infrazione commessa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1057"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, nel caso di specie, ha evidenziato che <em>“occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione&#8221;</em>. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento <strong>all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella giall</strong>a, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo <strong>il passaggio con luce gialla</strong>, ai sensi dell’articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, r<strong>isultare non sempre vietato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla, ma <strong>la contestazione risultava comunque generica</strong> in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 146, terzo comma, Codice della Strada”. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it" target="_blank">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p>Fonte: Studiocataldi.</p>
<div style="background-color:#EEEEEE; padding: 0 5px">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #504945;">Se ti è piaciuto l&#8217;articolo, <a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Sblogghiamo20&amp;amp;loc=en_US" target="_blank"><span style="color: #006633;">iscriviti al feed via e-mail</span></a> per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!</span></p>
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<p><!--adsense--></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Indennizzo diretto, nessun effetto positivo sul contenzioso</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2008/12/20/indennizzo-diretto-nessun-effetto-positivo-sul-contenzioso/</link>
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		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo quasi due anni di applicazione delle nuove regole sul risarcimento dei danni da circolazione autostradale il Cnf chiede la revisione dell’art.150 del codice delle assicurazioni. La disciplina dell’indennizzo diretto, che nel 2006 ha abolito l’assistenza legale nella responsabilità civile da circolazione autostradale, non ha prodotto gli effetti deflattivi sul contenzioso auspicati dal legislatore. La segnalazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="indennizzo diretto" src="http://img34.picoodle.com/img/img34/3/12/19/f_indennizzodm_5d3d9c9.jpg" alt="" width="350" height="232" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo quasi due anni di applicazione delle nuove regole sul risarcimento  dei danni da circolazione autostradale il Cnf chiede la revisione dell’art.150  del codice delle assicurazioni. La disciplina dell’indennizzo diretto, che  nel 2006 ha abolito l’assistenza legale nella responsabilità civile da circolazione  autostradale, non ha prodotto gli effetti deflattivi sul contenzioso auspicati  dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">La segnalazione è venuta dal presidente del Consiglio Nazionale  Forense, Guido Alpa, nel corso del convegno di studi “Disciplina del settore  assicurativo e esercizio della professione forense”, organizzato dal Cnf in  collaborazione con l’Isvap, l’Autorità di vigilanza del settore assicurativo e  l’Ania, associazione di rappresentanza delle imprese del settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Alpa ha  segnalato i problemi di amministrazione della giustizia, con riguardo alla  responsabilità civile, all’indennizzo diretto, e ai rapporti tra le imprese di  assicurazione e i consumatori. Si è dibattuto sulla concorrenza tra le imprese,  sulle clausole vessatorie nei contratti, sui compensi agli avvocati per  l’attività prestata alle compagnie, “ridotti in modo drastico e indecoroso a  seguito della soppressione delle tariffe minime”, ha sottolineato il presidente  del Cnf.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Fonte: <a href="http://www.miolegale.it" target="_blank">Miolegale</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: la prescrizione del danno alla persona da incidente stradale è di 5 anni anche senza querela</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2008/11/27/cassazione-la-prescrizione-del-danno-alla-persona-da-incidente-stradale-e-di-5-anni-anche-senza-querela/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2008/11/27/cassazione-la-prescrizione-del-danno-alla-persona-da-incidente-stradale-e-di-5-anni-anche-senza-querela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>

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		<description><![CDATA[Ancora un dietrofront della Cassazione che rivede le sue posizioni in tema di prescrizione del danno da incidenti stradali. Le Sezioni Unite della Corte infatti con una decisione di contenuto diametralmente opposto a quella adottata nel 2002 ha stabilito che il risarcimento del danno per lesioni provocate da incidenti stradali è di cinque anni (invece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="incidente" src="http://img26.picoodle.com/img/img26/3/11/27/f_accidentm_3e3f933.gif" alt="" width="403" height="217" /></p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">Ancora un dietrofront della Cassazione che rivede le sue posizioni in tema di prescrizione del danno da incidenti stradali. Le Sezioni Unite della Corte infatti con una decisione di contenuto diametralmente opposto a quella adottata nel 2002 ha stabilito che <strong>il risarcimento del danno per lesioni</strong> provocate da incidenti stradali <strong>è di cinque anni (invece che 2)</strong> anche se contro il responsabile del sinistro non sia stata proposta querela e non sia comunque iniziato un procedimento penale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La sentenza (n. 27337/2008)</strong> fornisce una nuova interpretazione dell&#8217;articolo 2947 del Codice Civile, norma che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. L&#8217;articolo, con riferimento al danno prodotto dala circolazione di veicoli, stabilisce che <strong>il diritto al risarcimento si prescrive in due anni ma se il fatto è considerato dalla legge come reato</strong> (come nel caso appunto di leisoni alla persona) <strong>e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all&#8217;azione civile</strong>. Sino ad oggi, sulla base della decisione del 2002, la mancata presentazione della querela per reati perseguibili a querela di parte comportava la prescrizione biennale. Ora <strong>i Giudici</strong> del Palazzaccio <strong>hanno cambiato rotta</strong> ribaltando i principi che le stesse sezioni unite avevano enunciato nella sentenza 5121 del 2002. <strong>Ora</strong> in sostanza <strong>non serve più la querela per allungare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento</strong> e questo perchè è lo lo stesso giudice civile a poter accertare in concreto la natura dell&#8217;illecito (civile e penale) che ha prodotto il danno alla persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il principio enunciato dalla Corte <em><strong>&#8220;Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto&#8221;</strong></em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it" target="_blank">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
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		<title>Rca, novità su malus e attestato di rischio</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità civile automobilistica]]></category>

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		<description><![CDATA[Il malus non scattera&#8217; per i conducenti a cui verra&#8217; riconosciuta una responsabilita&#8217; inferiore o pari al 50% in un sinistro. E&#8217; questa l&#8217;importante novita&#8217; prevista dal provvedimento dell&#8217;Isvap in vigore dallo scorso 31 luglio. Il malus quindi, e il conseguente aumento della tariffa della polizza, scattera&#8217; solo quando la &#8220;responsabilita&#8217; cumulata&#8221; avrà raggiunto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="incidente" src="http://uploads.screenshot-program.com/upl6492138472.jpg" alt="" width="188" height="163" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il malus non scattera&#8217; per i conducenti a cui verra&#8217; riconosciuta una responsabilita&#8217; inferiore o pari al 50% in un sinistro. E&#8217; questa l&#8217;importante novita&#8217; prevista dal provvedimento dell&#8217;Isvap in vigore dallo scorso 31 luglio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il malus</strong> quindi, e il conseguente aumento della tariffa della polizza, <strong>scattera&#8217; solo quando la &#8220;responsabilita&#8217; cumulata&#8221; avrà raggiunto il 51%</strong>. Per responsabilita&#8217; cumulata si intende la somma delle percentuali di responsabilita&#8217; riconosciute a un conducente negli anni per diversi sinistri. Sarà l&#8217;attestato di rischio a riportare le diverse percentuali di responsabilita&#8217;, che verranno sommate negli anni e che, raggiungendo la soglia del 51%, determineranno lo scatto del malus.</p>
<p>Se, ad esempio, un automobilista si rende corresponsabile di un sinistro all&#8217;anno per 3 anni, sull&#8217;attestato di rischio verra&#8217; riportata la percentuale di responsabilita&#8217; per ciascuna annualita&#8217;.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">Ipotizzando che per il primo incidente sia riconosciuta una responsabilita&#8217; pari al 20% e per il secondo al 10%, si avra&#8217; una responsabilita&#8217; cumulata pari al 30%, per cui non si verifichera&#8217; lo scatto del malus. Alla denuncia del terzo incidente, in cui ad esempio l&#8217;automobilista si rende responsabile al 30%, scatterà invece il malus.</p>
<p>Per veder scattare il malus con un unico incidente si dovrà quindi avere la responsabilita&#8217; maggioritaria.</p>
<p>Novità anche per<strong> l&#8217;attestato di rischio, la cui validita&#8217; e&#8217; stata estesa a 5 anni</strong>: cio&#8217; consente di far valere la propria classe di merito in caso di stipula di una nuova polizza dopo una lunga interruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.6sicuro.it" target="_blank">6sicuro</a>.</p>
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		<title>Sul prezzo della pasta interviene il Garante</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il dimezzamento del prezzo del grano dall&#8217;inizio dell&#8217;anno &#8221;non ha portato alcun beneficio ai consumatori&#8221; che a ottobre hanno pagato spagnetti e rigatoni il 32% in più. Lirosi convoca direttamente i produttori e le imprese della grande distribuzione, rispettivamente il 6 e 7 novembre. Roma, 1 nov. (Adnkronos) &#8211; Il dimezzamento del prezzo del grano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="pasta" src="http://img03.picoodle.com/img/img03/3/11/5/f_pastam_aa8397d.jpg" alt="" width="287" height="337" /></p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il dimezzamento del prezzo del grano dall&#8217;inizio dell&#8217;anno &#8221;non ha portato alcun beneficio ai consumatori&#8221; che a ottobre hanno pagato spagnetti e rigatoni il 32% in più. Lirosi convoca direttamente i produttori e le imprese della grande distribuzione, rispettivamente il 6 e 7 novembre.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Roma, 1 nov. (Adnkronos) &#8211; Il dimezzamento del prezzo del grano dall&#8217;inizio dell&#8217;anno &#8221;non ha portato alcun beneficio ai consumatori di pasta&#8221; visto che gli aumenti a ottobre risultano del 32%. E&#8217; quanto afferma la Coldiretti che ricorda la decisione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Antonio Lirosi, di convocare direttamente i produttori e le imprese della grande distribuzione la prossima settimana, rispettivamente il 6 e 7 novembre le industrie produttrici e l&#8217;11 novembre i rappresentanti delle imprese della distribuzione commerciale. E&#8217; grave, sottolinea Coldiretti, che &#8221;il dimezzamento del prezzo del grano dall&#8217;inizio dell&#8217;anno oltre ad aver provocato una situazione drammatica nelle campagne, dove non si riescono più a coprire i costi della coltivazione, non ha portato alcun beneficio ai consumatori di pasta che ha registrato aumenti vertiginosi del 32 per cento ad ottobre secondo l&#8217;Istat&#8221;. I dati di mercato dimostrano che, denuncia la Coldiretti, è in atto una evidente speculazione sul piatto preferito dagli italiani con le quotazioni del grano che sono andate più giù della borsa e oggi sono dimezzate dall&#8217;inizio dell&#8217;anno mentre la pasta di semola di grano duro è stata tra gli alimentari quella che addirittura ha subito i maggiori incrementi. Il rapporto Ref per Ancc-Coop stima che, per effetto dei rincari, gli italiani spenderanno solo per l&#8217;acquisto di pane, pasta e derivati dei cereali 3,4 miliardi in più nel 2008, per un valore di circa 140 euro per famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it" target="_blank">Studiocataldi</a>.</p>
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