<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sblogghiamo 2.0 &#187; Assicurazioni</title>
	<atom:link href="http://www.sblogghiamo.net/category/diritto/assicurazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sblogghiamo.net</link>
	<description>Il (secondo) weBLOG di gughi™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 22:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Assicurazioni: da dicembre massimali più alti</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2009/12/04/assicurazioni-da-dicembre-massimali-piu-alti/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2009/12/04/assicurazioni-da-dicembre-massimali-piu-alti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblogghiamo.net/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono importanti novità sul massimale della RC auto, ovvero la somma massima che la compagnia risarcisce al terzo danneggiato in caso di incidente. Dall’11 dicembre 2009 è infatti destinato ad essere elevato a 2,5 milioni di euro a sinistro per danni alle persone e a 500 mila euro per danni alle cose per l’entrata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img69.imageshack.us/img69/3130/assicurazioni.jpg" alt="" width="395" height="259" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Ci sono importanti novità sul massimale della RC auto, ovvero la somma massima che la compagnia risarcisce al terzo danneggiato in caso di incidente.<span id="more-1288"></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4958366593420358";
/* 468x60, creato 10/09/08 */
google_ad_slot = "7276478351";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><strong>Dall’11 dicembre 2009 è infatti destinato ad essere elevato a 2,5 milioni di euro a sinistro per danni alle persone e a 500 mila euro per danni alle cose</strong> per l’entrata in vigore del Dlgs n.198 del 6 novembre 2007, decreto di attuazione della V Direttiva CE. Cifre che raddoppieranno poi entro l’11 giugno 2012.<br />
L’aumento dei massimali è un provvedimento importante e necessario, perché consentirà di garantire risarcimenti equi a fronte di eventi anche di grave entità, per evitare che parte del risarcimento resti eventualmente a carico dell’assicurato responsabile, col rischio che le vittime vengano poi risarcite solo in parte.<br />
<em>Ma qual è il massimale più scelto dagli italiani?</em><br />
Da un’indagine svolta da 6sicuro, la cifra più gettonata dal 46% degli italiani è quella di poco più di 774 mila euro, cioè il minimo per legge. Raccolgono però percentuali significative anche le coperture da 3 milioni di euro (9% del totale) e da 1,6 milioni di euro (8% globale).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Fonte: 6sicuro.it.<br />
</span></span></p>
<div style="background-color:#EEEEEE; padding: 0 5px">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #504945;">Se ti è piaciuto l&#8217;articolo, <a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Sblogghiamo20&amp;amp;loc=en_US" target="_blank"><span style="color: #006633;">iscriviti al feed via e-mail</span></a> per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblogghiamo.net/2009/12/04/assicurazioni-da-dicembre-massimali-piu-alti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indennizzo diretto, nessun effetto positivo sul contenzioso</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2008/12/20/indennizzo-diretto-nessun-effetto-positivo-sul-contenzioso/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2008/12/20/indennizzo-diretto-nessun-effetto-positivo-sul-contenzioso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblogghiamo.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Dopo quasi due anni di applicazione delle nuove regole sul risarcimento dei danni da circolazione autostradale il Cnf chiede la revisione dell’art.150 del codice delle assicurazioni. La disciplina dell’indennizzo diretto, che nel 2006 ha abolito l’assistenza legale nella responsabilità civile da circolazione autostradale, non ha prodotto gli effetti deflattivi sul contenzioso auspicati dal legislatore. La segnalazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="indennizzo diretto" src="http://img34.picoodle.com/img/img34/3/12/19/f_indennizzodm_5d3d9c9.jpg" alt="" width="350" height="232" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo quasi due anni di applicazione delle nuove regole sul risarcimento  dei danni da circolazione autostradale il Cnf chiede la revisione dell’art.150  del codice delle assicurazioni. La disciplina dell’indennizzo diretto, che  nel 2006 ha abolito l’assistenza legale nella responsabilità civile da circolazione  autostradale, non ha prodotto gli effetti deflattivi sul contenzioso auspicati  dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">La segnalazione è venuta dal presidente del Consiglio Nazionale  Forense, Guido Alpa, nel corso del convegno di studi “Disciplina del settore  assicurativo e esercizio della professione forense”, organizzato dal Cnf in  collaborazione con l’Isvap, l’Autorità di vigilanza del settore assicurativo e  l’Ania, associazione di rappresentanza delle imprese del settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Alpa ha  segnalato i problemi di amministrazione della giustizia, con riguardo alla  responsabilità civile, all’indennizzo diretto, e ai rapporti tra le imprese di  assicurazione e i consumatori. Si è dibattuto sulla concorrenza tra le imprese,  sulle clausole vessatorie nei contratti, sui compensi agli avvocati per  l’attività prestata alle compagnie, “ridotti in modo drastico e indecoroso a  seguito della soppressione delle tariffe minime”, ha sottolineato il presidente  del Cnf.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4958366593420358";
/* 468x60, creato 10/09/08 */
google_ad_slot = "7276478351";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Fonte: <a href="http://www.miolegale.it" target="_blank">Miolegale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblogghiamo.net/2008/12/20/indennizzo-diretto-nessun-effetto-positivo-sul-contenzioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: la prescrizione del danno alla persona da incidente stradale è di 5 anni anche senza querela</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2008/11/27/cassazione-la-prescrizione-del-danno-alla-persona-da-incidente-stradale-e-di-5-anni-anche-senza-querela/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2008/11/27/cassazione-la-prescrizione-del-danno-alla-persona-da-incidente-stradale-e-di-5-anni-anche-senza-querela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblogghiamo.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un dietrofront della Cassazione che rivede le sue posizioni in tema di prescrizione del danno da incidenti stradali. Le Sezioni Unite della Corte infatti con una decisione di contenuto diametralmente opposto a quella adottata nel 2002 ha stabilito che il risarcimento del danno per lesioni provocate da incidenti stradali è di cinque anni (invece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="incidente" src="http://img26.picoodle.com/img/img26/3/11/27/f_accidentm_3e3f933.gif" alt="" width="403" height="217" /></p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">Ancora un dietrofront della Cassazione che rivede le sue posizioni in tema di prescrizione del danno da incidenti stradali. Le Sezioni Unite della Corte infatti con una decisione di contenuto diametralmente opposto a quella adottata nel 2002 ha stabilito che <strong>il risarcimento del danno per lesioni</strong> provocate da incidenti stradali <strong>è di cinque anni (invece che 2)</strong> anche se contro il responsabile del sinistro non sia stata proposta querela e non sia comunque iniziato un procedimento penale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La sentenza (n. 27337/2008)</strong> fornisce una nuova interpretazione dell&#8217;articolo 2947 del Codice Civile, norma che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. L&#8217;articolo, con riferimento al danno prodotto dala circolazione di veicoli, stabilisce che <strong>il diritto al risarcimento si prescrive in due anni ma se il fatto è considerato dalla legge come reato</strong> (come nel caso appunto di leisoni alla persona) <strong>e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all&#8217;azione civile</strong>. Sino ad oggi, sulla base della decisione del 2002, la mancata presentazione della querela per reati perseguibili a querela di parte comportava la prescrizione biennale. Ora <strong>i Giudici</strong> del Palazzaccio <strong>hanno cambiato rotta</strong> ribaltando i principi che le stesse sezioni unite avevano enunciato nella sentenza 5121 del 2002. <strong>Ora</strong> in sostanza <strong>non serve più la querela per allungare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento</strong> e questo perchè è lo lo stesso giudice civile a poter accertare in concreto la natura dell&#8217;illecito (civile e penale) che ha prodotto il danno alla persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il principio enunciato dalla Corte <em><strong>&#8220;Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto&#8221;</strong></em>. Segnalato da <a href="http://www.studiosantella.it" target="_blank">Studio Legale</a> Santella.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Studiocataldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblogghiamo.net/2008/11/27/cassazione-la-prescrizione-del-danno-alla-persona-da-incidente-stradale-e-di-5-anni-anche-senza-querela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rca, novità su malus e attestato di rischio</title>
		<link>http://www.sblogghiamo.net/2008/11/09/rca-novita-su-malus-e-attestato-di-rischio/</link>
		<comments>http://www.sblogghiamo.net/2008/11/09/rca-novita-su-malus-e-attestato-di-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gughi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità civile automobilistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblogghiamo.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Il malus non scattera&#8217; per i conducenti a cui verra&#8217; riconosciuta una responsabilita&#8217; inferiore o pari al 50% in un sinistro. E&#8217; questa l&#8217;importante novita&#8217; prevista dal provvedimento dell&#8217;Isvap in vigore dallo scorso 31 luglio. Il malus quindi, e il conseguente aumento della tariffa della polizza, scattera&#8217; solo quando la &#8220;responsabilita&#8217; cumulata&#8221; avrà raggiunto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="incidente" src="http://uploads.screenshot-program.com/upl6492138472.jpg" alt="" width="188" height="163" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il malus non scattera&#8217; per i conducenti a cui verra&#8217; riconosciuta una responsabilita&#8217; inferiore o pari al 50% in un sinistro. E&#8217; questa l&#8217;importante novita&#8217; prevista dal provvedimento dell&#8217;Isvap in vigore dallo scorso 31 luglio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il malus</strong> quindi, e il conseguente aumento della tariffa della polizza, <strong>scattera&#8217; solo quando la &#8220;responsabilita&#8217; cumulata&#8221; avrà raggiunto il 51%</strong>. Per responsabilita&#8217; cumulata si intende la somma delle percentuali di responsabilita&#8217; riconosciute a un conducente negli anni per diversi sinistri. Sarà l&#8217;attestato di rischio a riportare le diverse percentuali di responsabilita&#8217;, che verranno sommate negli anni e che, raggiungendo la soglia del 51%, determineranno lo scatto del malus.</p>
<p>Se, ad esempio, un automobilista si rende corresponsabile di un sinistro all&#8217;anno per 3 anni, sull&#8217;attestato di rischio verra&#8217; riportata la percentuale di responsabilita&#8217; per ciascuna annualita&#8217;.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: justify;">Ipotizzando che per il primo incidente sia riconosciuta una responsabilita&#8217; pari al 20% e per il secondo al 10%, si avra&#8217; una responsabilita&#8217; cumulata pari al 30%, per cui non si verifichera&#8217; lo scatto del malus. Alla denuncia del terzo incidente, in cui ad esempio l&#8217;automobilista si rende responsabile al 30%, scatterà invece il malus.</p>
<p>Per veder scattare il malus con un unico incidente si dovrà quindi avere la responsabilita&#8217; maggioritaria.</p>
<p>Novità anche per<strong> l&#8217;attestato di rischio, la cui validita&#8217; e&#8217; stata estesa a 5 anni</strong>: cio&#8217; consente di far valere la propria classe di merito in caso di stipula di una nuova polizza dopo una lunga interruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.6sicuro.it" target="_blank">6sicuro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblogghiamo.net/2008/11/09/rca-novita-su-malus-e-attestato-di-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

